Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 23 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 3 agosto 1966
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 23 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 3 agosto 1966
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-07-01;598~art2 · fonte del testo