[1]Obblighi del concessionario

[2]Il concessionario e' obbligato a:

  • a)garantire la costante manutenzione della linea e della infrastruttura ferroviaria;
  • b)perseguire il regolare svolgimento della circolazione ferroviaria;
  • c)garantire i potenziamenti infrastrutturali e gli adeguamenti tecnologici necessari a sostenere lo sviluppo del traffico;
  • d)mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza;
  • e)conformarsi ai principi di trasparenza, equita' e non discriminazione in materia di:
  • 1)accesso e ripartizione della capacita' di infrastruttura;
  • 2)rilascio del certificato di sicurezza e controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili al trasporto ferroviario;
  • 3)accordi amministrativi, tecnici e finanziari con le imprese di trasporto ferroviario che accedono all'infrastruttura;
  • 4)applicazione e riscossione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura.

Testo vigente dal 31 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-01-07;6~convenzione-art3 · fonte su Normattiva