[1]Disponibilita' di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea

[2]1. Ciascuna parte garantisce che gli aeroporti, i corridoi aerei, i servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, la protezione dell'aviazione civile, l'assistenza a terra e altri servizi e infrastrutture connessi disponibili sul proprio territorio possano essere utilizzati anche dalle compagnie aeree dell'altra parte su base non discriminatoria, una volta definite le modalita' d'uso. 2. Nella misura del possibile le parti adottano tutte le misure ragionevoli per garantire un accesso efficace a tutte le infrastrutture e servizi, fatti salvi i vincoli di tipo giuridico, operativo e fisico, e sulla base di eque e pari opportunita' e trasparenza per quanto riguarda le procedure per ottenere l'accesso. 3. Ciascuna parte garantisce che le sue procedure, orientamenti e regolamentazioni per la gestione delle bande orarie applicabili agli aeroporti che si trovano sul proprio territorio siano applicati in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. 4. Se una parte ritiene che l'altra parte non rispetti le disposizioni del presente articolo, puo' comunicarle le proprie osservazioni e richiedere consultazioni, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 (Comitato misto).

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;6~accordo-art11 · fonte su Normattiva