Art. 4 — Clausola di invarianza finanziaria
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 23 gennaio 2026
