[1]in vigore

[2]1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 36. 2 Nel caso in cui il presente Protocollo non sia entrato in vigore a norma del paragrafo 1, allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data alla quale e' stato aperto per la firma, il Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati conformemente al paragrafo 1, a condizione che il Protocollo contenga almeno trentotto parti. Tra le parti del protocollo, tutte le disposizioni della Convenzione modificata hanno effetto immediatamente all'entrata in vigore. 3 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e l'adesione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali, una parte alla Convenzione puo', al momento della firma del presente Protocollo o in qualslasi momento successivo, dichiarare che applichera' le disposizioni del presente Protocollo a titolo provvisorio. In tali casi, le disposizioni del presente Protocollo si applicano solo alle altre Parti della Convenzione che hanno fatto una dichiarazione con lo stesso effetto. Tale dichiarazione avra' effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 4 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, relativo alle autorita' di controllo e ai flussi di dati transfrontalieri (STE n° 181) e' abrogato. 5 Dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le modifiche alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, approvate dal Comitato dei Ministri, a Strasburgo, il 15 giugno 1999, hanno perso il loro scopo.

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art37 · fonte su Normattiva