di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori 201 I Membri s'impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l'immissione in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che nell'ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art47 · fonte su Normattiva