501 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano. 502 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l'utilizzazione di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi a condizione che tale inabilita' sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l'effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l'intercomunicazione. 503 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione puo' essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalita' di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
