501 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano. 502 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l'utilizzazione di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi a condizione che tale inabilita' sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l'effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l'intercomunicazione. 503 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione puo' essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalita' di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~convenzione-art39 · fonte su Normattiva