[1]Facilitazione
[2]Per agevolare la cooperazione nel quadro del presente accordo le parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione le agevolazioni necessarie all'espletamento delle loro funzioni, in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Testo vigente dal 30 aprile 2026
