ARTICOLO XIII AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI 1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo III della Convenzione e, in collaborazione con le autorita' italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni in base alle necessita' dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformita' con le relative disposizioni della Convenzione. 2. Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 1: (a) Le Nazioni Unite avranno facolta' di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e smistare il traffico della rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite. I servizi di telecomunicazione verranno utilizzati in conformita' con la Convenzione e le Norme in materia di Telecomunicazioni Internazionali e le frequenze su cui potra' operare ciascuna di dette stazioni saranno determinate in collaborazione con il Governo e comunicate all'Ente Internazionale per la Registrazione delle Frequenze. (b) Le Nazioni Unite godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicazioni via radio (comprese radio satelliti, mobili e portatili), telefono, telegrafo, facsimile ed ogni altro mezzo, e di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonche' l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. Le frequenze su cui operera' la radio saranno decise in collaborazione con il Governo. E' ovvio che i collegamenti con il sistema locale di telegrafi, telex e telefoni potranno essere effettuati solo previa consultazione e in conformita' con gli accordi presi con il Governo; e' altresi' inteso che l'uso del sistema locale di telegrafi, telex e telefoni sara' addebitato alle tariffe piu' favorevoli.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;62~memorandum-artxiii · fonte su Normattiva