Convenzione
- Art. 1
- Art. 2 — Forme di protezione
- Art. 3 — Trattamento nazionale; reciprocità
- Art. 4 — Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti
- Art. 5 — Diritti protetti; estensione della protezione
- Art. 6 — Condizioni richieste per beneficiare della protezione
- Art. 7 — Esame ufficiale delle varietà; protezione provvisoria
- Art. 8 — Durata della protezione
- Art. 9 — Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
- Art. 10 — Nullità e decadenza dei diritti protetti
- Art. 11
- Art. 12 — Diritto di priorità
- Art. 13 — Denominazione della varietà
- Art. 14 — Protezione indipendente delle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione
- Art. 15 — Organi dell'Unione
- Art. 16 — Composizione del Consiglio: numero dei voti
- Art. 17 — Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio
- Art. 18 — Presidente e vicepresidenti del Consiglio
- Art. 19 — Sessioni del Consiglio
- Art. 20 — Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione
- Art. 21 — Compiti del Consiglio
- Art. 22 — Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio
- Art. 23 — Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari
- Art. 24 — Statuto giuridico
- Art. 25 — Verifica dei conti
- Art. 26 — Finanze
- Art. 27 — Revisione della Convenzione
- Art. 28 — Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio
- Art. 29 — Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali
- Art. 30
- Art. 31 — Firma
- Art. 32 — Ratifica, accettazione o approvazione; adesione
- Art. 33 — Entrata in vigore; impossibilità di aderire ai testi precedenti
- Art. 34 — Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi
- Art. 35 — Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da pubblicare
- Art. 36 — Territori
- Art. 37 — Deroga in caso di protezione sotto due forme
- Art. 38 — Limitazione transitoria dell'esigenza di novità
- Art. 39
- Art. 40 — Riserve
- Art. 41 — Durata e denuncia della Convenzione
- Art. 42 — Lingue; funzioni del depositario