1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
- a)Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
- b)Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le Parti:
- a)si astengono, a decorrere dall'entrata in rigore dei presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica;
- b)evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una a dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
- c)vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
- d)all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica del Kazakistan e viceversa.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
