a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di di competenza comunitaria e fermi restando agli obblighi che l'accordo impone gli Stati membri nei settori di loro competenza.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art95 · fonte su Normattiva