Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 17 maggio 2021
