'articolo 7, il paragrafo 3 e' sostituito dal testo seguente: "3. Il presidente dell'Istituto e' scelto dal consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. Le modalita' della cooperazione tra il consiglio superiore ed il consiglio accademico per preparare questa decisione sono adottate dal consiglio superiore che delibera all'unanimita', previo parere del consiglio accademico. E' nominato per cinque anni. Il consiglio superiore che delibera all'unanimita', previo parere del consiglio accademico, puo' prolungare il suo mandato per un periodo massimo di tre anni. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 6 paragrafo 5, lettera a) determinano le condizioni alle quali si puo' porre fine al suo mandato, su iniziativa sua o dell'Istituto."

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;637~convenzione-art4 · fonte su Normattiva