e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Bielorussia, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Bielorussia; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione dei giornalisti; - la formazione postuniversitaria per gli interpreti; - la formazione degli insegnanti. 3. Ciascuna Parte puo' eventualmente partecipare, secondo le sue pro- cedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Bielorussia al programma TEMPUS della Comunita'.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art60 · fonte su Normattiva