e medie imprese 1. Le Parti si adoperano al fine di sviluppare, potenziare e sostenere le piccole e medie imprese nonche' favorire la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Bielorussia. 2. E' prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI); - creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI; - sviluppo dei parchi tecnologici.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art72 · fonte su Normattiva