[1]Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

[2]1. La Parte richiesta puo' rifiutarsi di concedere l'assistenza: (a) se la domanda si riferisce a una condotta che non costituisce reato ai sensi delle leggi della Parte richiesta; (b) se la Parte richiesta ritiene che la domanda si riferisca ad un reato di natura politica, ad eccezione dei reati di terrorismo o dei reati che non si considerino come illeciti politici in base alle Convenzioni internazionali dei quali entrambi gli Stati siano Parti; (c) se la domanda si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare ai sensi delle leggi della Parte richiedente; (d) se Sussistono fondati motivi per la Parte richiesta di ritenere che la domanda sia stata avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (e) se la Parte richiesta ha gia' promosso o concluso un procedimento penale o se ha gia' pronunciato una sentenza definitiva a carico della stessa persona indagata o imputata per lo stesso reato menzionato nella domanda; (f) se la Parte richiesta ritiene che l'accoglimento della domanda possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali delle Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. La Parte richiesta puo' rinviare la concessione dell'assistenza se l'esecuzione di una domanda interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte richiesta. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se la Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, e' tenuta a rispettarle. 4. Qualora la Parte richiesta rifiuti o rinvii l'assistenza, dovra' informare la Parte richiedente delle ragioni del rifiuto o del rinvio.

Testo vigente dal 19 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-29;64~trattato-art3 · fonte su Normattiva