Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto da Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.
Testo vigente dal 18 maggio 2021
