[1]Campo di applicazione

[2]Le disposizioni del presente Protocollo si applicano:

  • a)alle acque superficiali;
  • b)alle acque sotterranee;
  • c)agli estuari;
  • d)alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;
  • e)alle acque confinate generalmente destinate alla balneazione;
  • f)alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;
  • g)alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.

Testo vigente dal 5 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64~traduzione-art3 · fonte su Normattiva