IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non ssara' considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione. 3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all'Articolo 16, che ratifica accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art18 · fonte su Normattiva