Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'accordo stesso.
Testo vigente dal 22 novembre 1994
