finanziarie 1. E' istituito un conto amministrativo ai fini della gestione del presente Accordo. Le spese necessarie per la gestione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annuali versati dai Membri e determinati secondo l'articolo 24. Tuttavia se un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio puo' decidere di approvare questa richiesta e reclamera' a detto Membro il pagamento di detti servizi. 2. Il Consiglio puo' istituire un conto separato ai fini dell'articolo 40. Questo conto e' finanziato con contributi volontari dei Membri e di altri organismi. 3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno del cacao. 4. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei Membri interessati. 5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano essere insufficienti per finanziare le spese della rimanente parte dell'anno del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio nei successivi 20 giorni feriali, a meno che una riunione del Consiglio non sia gia' prevista entro i 30 giorni di calendario successivi.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art22 · fonte su Normattiva