e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge, per ciascun anno che corrisponde all'anno del cacao, un Presidente nonche' un primo ed un secondo vice-presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo Vice Presidente e' eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alterneranno per ogni anno di produzione del cacao. 3. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e dei due Vice-Presidenti, o in caso di assenza permanente di uno o piu' tra di loro, il Consiglio puo' eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, come convenga, nuovi titolari di queste funzioni, provvisori o permanenti a seconda dei casi. 4. Ne' il Presidente, ne' nessun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Consiglio, puo' partecipare alla votazione. Il suo sostituto puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art8 · fonte su Normattiva