[1]Articolo XIX

[2]Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il quale soggiorni nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per il suo mantenimento, educazione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro stato stesso.

Testo vigente dal 24 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649~artxix · fonte su Normattiva