obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze dell'Ucraina, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.
Testo vigente dal 25 marzo 1997
