Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sugli studi della lingua italiana nella Federazione russa e della lingua russa nella Repubblica italiana, fatto a Roma il 5 novembre 2003
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 10 aprile 2008
