[1]di concorrenza

[2]1. Le Parti promuovono, e possono cooperare per garantire, l'applicazione efficace delle regole di concorrenza, prendendo in considerazione la nozione di trasparenza e correttezza procedurale per garantire la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati reciproci. 2. Le Parti intraprendono attivita' di cooperazione tecnica relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art15 · fonte su Normattiva