[1]regionale e bilaterale

[2]Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nel presente accordo, le Parti possono anche cooperare, di comune accordo, mediante attivita' svolte a livello regionale o combinando quadri bilaterali e regionali, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le Parti cercano di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza con le altre attivita'.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art4 · fonte su Normattiva