[1]gravi motivo di allarme per la comunita' internazionale

[2]1. Le Parti riaffermano che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti e che devono essere attuate misure atte ad affrontare tali crimini, secondo il caso, a livello interno o internazionale in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e degli obblighi internazionali applicabili. Tali misure possono comprendere mezzi diplomatici e umanitari e altri mezzi pacifici, nonche' i tribunali penali internazionali. 2. Le Parti ritengono che i tribunali penali internazionali, tra cui la Corte penale internazionale, rivestano grande importanza ai fini della pace e della giustizia internazionali. 3. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione con tali organi giurisdizionali in conformita' delle rispettive disposizioni legislative e gli obblighi internazionali applicabili. 4. Le Parti cooperano al fine di promuovere l'universalita' dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art6 · fonte su Normattiva