Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 27 maggio 1968
