1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla Convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto - alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo I possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di: (a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente; (b) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente; (c) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la - qui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Testo vigente dal 27 maggio 1968
