1. Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi le disposizioni della presente Convenzione, puo' richiamare l'attenzione del Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione. 2. Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia l'uno che l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonche' all'altro Stato interessato. 3. Il Comitato non puo' occuparsi di una questione che gli e' sottoposta in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi accertato che tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperti conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei termini ragionevoli. 4. Il Comitato puo' rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene sottoposta. 5. Allorche', in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un rappresentante che partecipera', senza diritto di voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

Testo vigente dal 23 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-13;654~convenzione-art11 · fonte su Normattiva