Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1 rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo e' stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1 marzo 1991, n. 62, 3 maggio 1991, n. 140, 2 luglio 1991, n. 196, 13 agosto 1991, n. 285, e degli articoli da 1 a 10 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348; restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti fino al 29 novembre 1991 sulla base degli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato decreto-legge n. 348 del 1991.

Testo vigente dal 10 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66~art1 · fonte su Normattiva