[1]Art. III.

[2]1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi Paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attivita' di cooperazione. 2. Le attivita' di' cooperazione nel quadro dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo. 3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-06-05;66~allegato-artiii · fonte su Normattiva