[1]Art. X.

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali le Parti contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto adempimento dei requisiti nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L'estinzione dell'Accordo ha effetto sei settimane dopo la data di ricevimento della notifica. 3. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell'ambito del presente Accordo e non portato a compimento al momento della risoluzione dello stesso, nonche' i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione del presente Accordo. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo Accordo. Fatto a Roma il 23 maggio 2016 in duplice copia in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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