1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

  • a)una sede di direzione;
  • b)una succursale;
  • c)un ufficio;
  • d)una officina;
  • e)un laboratorio;
  • f)una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  • g)un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;
  • h)la prestazione di attivita' di supervisione protrattasi per piu' di sei mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio;
  • i)una fattoria o una piantagione. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  • a)si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
  • b)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • c)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • d)una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
  • e)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:
  • a)essa ha ed abitualmente esercita nel detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
  • b)dispone in detto Stato di un deposito di merci sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando l'attivita' di detto intermediario e' svolta totalmente o quasi a favore dell'impresa stessa, esso non puo' essere considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art5 · fonte su Normattiva