[1]Scambio di informazioni

[2]1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti o per prevenire la frode e l'evasione fiscale concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorita' interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della. Convenzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
  • b)di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  • c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667~art25 · fonte su Normattiva