I lavoratori di cui all'articolo 3 assoggettati successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti ed i loro aventi diritto potranno avvalersi della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dei due Stati sempre che non si sovrappongano. I periodi da totalizzare compiuti nell'altro Stato saranno presi in considerazione secondo i criteri stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati compiuti. Qualora non risulti raggiunto il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto al primo comma del presente articolo sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con i quali entrambi gli Stati contraenti abbiano stipulato accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Nei casi in cui il diritto alle prestazioni venga acquisito sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'istituzione competente di tale Stato, al fine di concedere al lavoratore l'importo piu' favorevole, calcolera' l'importo delle prestazioni sia tenendo conto dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione che essa applica sia tenendo conto della totalizzazione prevista al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art15 · fonte su Normattiva