[1]ARTICOLO II DEFINIZIONI

[2]Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 2.1 Strumenti di attuazione: intese tra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologia tra le Parti; 2.2 Soggetti terzi: qualsiasi governo, societa', dipartimento governativo, organizzazione o persona diversa dalle Parti; 2.3 Informazione: qualsiasi contenuto, documentazione, manuali, pubbiicazioni tecniche, guide, software per computer e altro materiale scritto, stampato, elettronicamente registrato, ovvero materiale orale di qualsiasi tipo, comunque trasmesso o fornito/consegnato in relazione al presente Accordo, indipendentemente dalla sua forma fisica o dalle sue caratteristiche.

Testo vigente dal 26 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;67~accordo-artii · fonte su Normattiva