Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 13.650 da sostenere ogni quattro anni a decorre dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~art3 · fonte su Normattiva