Il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 maggio 2014

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/2015

    Questione infondata
    24 aprile 2015

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della…

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 · Art. 2 Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2014-05-02;68~art1 · fonte su Normattiva