[1]CONVENZIONE CONSOLARE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca, Desiderando stabilire le regole applicabili nelle relazioni consolari fra i due Stati e svilupparle in uno spirito di amicizia e di collaborazione, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno a tal fine designato come Plenipotenziari

[3]Il Presidente della Repubblica italiana: dr. Francesco Cattanei, Sottosegretario agli Affari esteri;

[4]Il Presidente della Repubblica socialista cecoslovacca: dr. Dusan Spacil, Vice Ministro degli Affari esteri.

[5]I quali dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[6]Articolo 1

[7]Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come e' precisato qui di seguito:

  • a)l'espressione "Ufficio consolare" designa ogni consolato generale, consolato, vice consolato o agenzia consolare;
  • b)l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
  • c)l'espressione "capo dell'Ufficio consolare" designa ogni persona incaricata dallo Stato inviante di agire in tale qualita';
  • d)l'espressione "funzionario consolare" designa ogni persona ivi compreso il capo dell'Ufficio consolare, incaricato, in tale qualita', dell'esercizio di funzioni consolari;
  • e)l'espressione "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
  • f)l'espressione "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
  • g)l'espressione "membri dell'Ufficio consolare" designa i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
  • h)l'espressione "membro del personale consolare" designa i funzionari consolari oltre che il capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
  • i)l'espressione "membro del personale privato" designa una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;
  • j)l'espressione "membri della famiglia" designa i parenti prossimi, delle persone di cui si tratta, che vivono nel domicilio ed a carico di queste ultime;
  • k)l'espressione "locali consolari" designa gli edifici e le parti di edifici ed il terreno relativo utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;
  • l)l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale della cifra, gli schedari ed i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art1 · fonte su Normattiva