Piena e intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto stesso.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~approvazione-art2 · fonte su Normattiva