[1]Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Norvegia sono autorizzati ad esercitare attivita' di pesca, nelle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale, nelle divisioni CIEM IIa, IIIa (Skagerrak)(1) e IV, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione e previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 3691/93.

[2]---------- (1) Si definisce Skagerrak la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui al piu' vicino punto della costa svedese.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art41 · fonte su Normattiva