[1]PROTOCOLLO N. 7
[2]CONCERNENTE LE SVALBARD
[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI CONSIDERANDO che, sebbene le Svalbard siano escluse dal campo di applicazione dei trattati su cui si fonda l'Unione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo, 8 comunque auspicabile prendere disposizioni per quanto riguarda gli scambi di taluni prodotti originari delle Svalbard, affinche' gli scambi in questione possano continuare ad essere effettuati alle stesse condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di libero scambio tra la Comunita' europea e il Regno di Norvegia e dell'accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, prima dell'adesione della Norvegia all'Unione, CONSIDERANDO che l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 240 miglia intorno alle Svalbard, nonche' la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale, RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di mantenere sulle Svalbard la presenza di comunita' vitali, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
[4]Articolo 1
[5]I trattati su cui si fonda l'Unione europea non si applicano alle Svalbard. Tuttavia, l'adesione della Norvegia all'Unione europea implica che, conformemente all'"acquis" comunitario e segnatamente alle norme che disciplinano la politica comune della pesca, l'assegnazione di tutte le risorse cui le navi degli Stati membri, compresa la Norvegia, hanno accesso nelle acque fino a 200 miglia intorno alle Svalbard, nonche' la gestione di tale assegnazione, saranno decise dall'Unione secondo la prassi attuale.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
