uno Stato costiero intende fissare, ai sensi dell'articolo 76, i limiti esterni della sua piattaforma continentale entro le 2OO miglia marine, esso sottopone alla Commissione i particolari di tali limiti, insieme ai dati scientifici e tecnici a sostegno, entro il piu' breve tempo possibile ma in ogni caso entro 1O anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato. Lo Stato costiero allo stesso tempo comunica i nomi di tutti i membri della Commissione che gli hanno fornito il parere scientifico e tecnico.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ii-art4 · fonte su Normattiva