Art. 19 (Allegato III)
del contratto 1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equita' oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni. 2. Un contratto concluso conformemente all'articolo 153, 3, puo' essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
