del contratto 1. Quando si verificano o si presume che possano verificarsi circostanze che, secondo il giudizio dell'una o dell'altra parte, renderebbero il contratto difforme da criteri di equita' oppure comprometterebbero o annullerebbero gli obiettivi enunciati nel contratto stesso o nella Parte Xl, le parti debbono entrare in trattative per effettuare le necessarie revisioni. 2. Un contratto concluso conformemente all'articolo 153, 3, puo' essere sottoposto a revisione solo con il consenso delle parti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art19 · fonte su Normattiva