dei profitti 1. Fatto salvo il numero 3, l'Impresa versa all'Autorita' le somme di cui all'Allegato III, articolo 13, o i loro equivalenti. 2. L'Assemblea puo', su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, determinare quale quota del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonata per costituire le riserve dell'Impresa. Le somme restanti devono essere trasferite all'Autorita'. 3. Durante un periodo iniziale necessario affinche' l'Impresa diventi autosufficiente, periodo che non deve superare i 10 anni a partire dall'inizio della sua produzione commerciale, l'Assemblea esenta l'Impresa dai pagamenti di cui al numero 1 e destina tutto il reddito netto dell'Impresa alle riserve.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iv-art10 · fonte su Normattiva