allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando e' possibile, le autorita' marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art231 · fonte su Normattiva