' dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. Lo Stato di bandiera si assume la responsabilita' internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art31 · fonte su Normattiva